1. L'ammontare della retribuzione massima dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle medesime amministrazioni al livello più basso.
2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non può altresì superare il 50 per cento del totale della retribuzione.
3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra le pubbliche amministrazioni e i singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore a dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.
1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'ammontare complessivo dell'indennità e del rimborso di spese dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non può comunque essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al livello più basso».
1. All'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La retribuzione massima di un magistrato, indipendentemente dalla funzione svolta e dall'anzianità maturata, non può comunque essere superiore all'ammontare equivalente a dieci volte la media delle retribuzioni minime previste per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni al livello più basso».